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Cos'è l'istruzione parentale?

In Italia l'istruzione paterna fonda la sua legittimità nella Costituzione che agli art. 30-33-34 recita così: 

"Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...). 

Art. 33 - (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. (...) 

Art. 34 - (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita." 

 

Dal testo costituzionale appare chiaro che sono i genitori ad avere la responsabilità di provvedere all'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possano occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in loro vece. 

 

Negli anni numerosi decreti legislativi e circolari ministeriali si sono occupate nello specifico di disciplinare la scuola paterna, sempre garantendone la legittimità. 

Il Decreto Legislativo 297/94 (TU delle disposizioni legislative in materia d'Istruzione) all' art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico - si esprime così: 

"1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità." 

 
Il sindaco ha il dovere di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico (art. 114 del sopra citato DL) e nella normativa seguente (DL n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005) viene chiarito e ribadito che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre le verifiche necessarie per quanto riguarda la capacità (soprattutto tecnica) del richiedente. 

Infatti i genitori che desiderano avvalersi della facoltà dell'istruzione paterna devono darne comunicazione alla scuola di competenza ogni anno per l'anno successivo, attraverso un modulo consegnato a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data di scadenza delle iscrizioni all’anno successivo che solitamente è il 31 gennaio (la data viene stabilita ogni anno con circolare ministeriale) . 

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Gli alunni che si avvalgono dell'istruzione paterna devono chiedere di essere ammessi come "privatisti" agli esami di idoneità dalle varie classi previste dall'ordinamento (art. 8 d.lgs 59/2004 per la scuola primaria; art. 11 d.lgs 59/2004 per la scuola secondaria di I grado, art. 13 d.lgs 226/05 per la scuola secondaria superiore). 

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Il DL n. 76/2005 art. 1 comma 4 prevede che l'autorità competente, definita all'art. 5 (genitori, comune, dirigente scolastico, provincia) esegua opportuni controlli perché sia correttamente garantito a tutti il diritto-dovere all'istruzione. Con la CM 32 del 14 marzo 2008 vengono chiarite alcune modalità circa gli esami degli alunni frequentanti l'istruzione paterna e tale Circolare sancisce l'obbligo di sottoporsi agli esami di idoneità anno per anno: 

"Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma" 

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La C.M. n. 35 del 26/3/2010, mette in parte ordine nella disciplina in oggetto e, oltre a ribadire che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendone l'obbligatorietà. Si veda quanto segue: 

"Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità 

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: 

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale; 

- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 

- ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 

- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)".

 

Vengono inoltre chiariti i requisiti di ammissione agli esami, le sedi degli esami per canditati esterni, precisando che sede dell'esame di idoneità e di stato può essere anche una scuola paritaria; si esplicita la composizione delle commissioni e le tipologie di prove d'esame e le modalità ed i termini di presentazione della domanda di ammissione all'esame di idoneità (di consuetudine il 30 aprile) o di stato. Il termine è solitamente stabilito nella circolare delle iscrizioni che viene aggiornata ogni anno. 

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Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria la Corte Costituzionale con il decreto 454 del 1994 sancisce che la fornitura dei libri di testo è strettamente connessa con l'obbligo scolastico e, poiché tale obbligo per legge può essere adempiuto anche tramite modalità diverse alla frequenza presso scuole statali, paritarie o private, sarebbe discriminatorio e lesivo dell'art. 3 della Costituzione il non fornire gratuitamente libri di testo a tutti coloro che devono assolvere l'obbligo scolastico, indipendentemente dalla modalità con il quale intendono assolverlo. 

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